28/06/2024
REVISIONI MESSA A TERRA
VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
Il datore di lavoro (D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo III) ha l'obbligo di accertare che i requisiti sicurezza degli impianti elettrici siano mantenuti efficienti nel loro esercizio.
Il datore di lavoro, al fine di mantenere gli impianti in efficienza, deve quindi provvedere alla regolare manutenzione degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Il datore di lavoro deve, inoltre, far sottoporre gli stessi impianti a verifiche periodiche, a suo carico.
• Le verifiche devono essere eseguite ogni 5 anni, qualora si tratti di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in luoghi dove non sussistano particolari rischi (es. piccole attività, ecc.).
• Mentre permane, a causa della maggiore pericolosità dei luoghi con particolare riferimento ai lavoratori ed ai frequentatori, l'obbligo per il datore di lavoro di far eseguire ogni 2 anni, la verifica periodica degli impianti installati in cantieri temporanei e mobili, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Il datore di lavoro deve conservare verbale relativo alla verifica periodica compiuta, rilasciatogli dal soggetto che ha eseguito la verifica periodica, così da poterlo esibire su richiesta degli organi di vigilanza.
Il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di inviare la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto elettrico di messa a terra o del dispositivo di protezione contro le scariche atmosferiche, all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
Analogamente, il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto in luoghi con pericolo di esplosione, deve inviare la dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore dell'impianto all'esito della verifica di conformità operata dallo stesso installatore, all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
Laddove sia presente lo sportello unico, il datore di lavoro può presentare la dichiarazione di conformità allo sportello unico.
Nei casi di impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 462/2001 (23 Gennaio 2002), il datore di lavoro ha solo l'obbligo di far effettuare le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01 con la frequenza ivi prevista, salvo diversa interpretazione che dovesse provenire in proposito dai ministeri competenti.
Il datore di lavoro è obbligato a comunicare, con tempestività, all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL ed dell'ASL o dell'ARPA, eventuali variazioni relative agli impianti quali: la cessazione dell'esercizio, modifiche sostanziali preponderanti, il trasferimento o lo spostamento degli impianti.