VERIFICHE PERIODICHE

La sicurezza dei Vostri impianti

Cosa hanno in comune ascensori, montacarichi e impianti di messa a terra?
Ve lo diciamo noi!


Tutti devono essere sottoposti per legge a verifiche periodiche, come da riepilogo seguente:

ASCENSORI, MONTACARICHI O PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI

I proprietari o titolari degli impianti sono soggetti agli obblighi previsti dal D.P.R. 162/99 (ascensori e montacarichi) e dalla Circolare n. 157296 del 14.04.1997 del M.I.C.A. (piattaforme elevatrici per disabili).
Tra tali obblighi vi è l'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti, per garantirne la sicurezza di esercizio. Le verifiche periodiche sono controlli biennali sulla sicurezza degli impianti, le verifiche straordinarie sono controlli specifici sulla sicurezza degli impianti qualora questi fossero stati oggetto di modifiche.


IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:

- 2 anni per: gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
a) cantieri
b) attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
c) edifici con strutture portanti in legno
d) ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30 e) Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).

- 5 anni per tutti gli altri casi.


ATTREZZATURE: GRU, AUTOGRU, CARRIPONTE, ARGANI, PARANCHI, ETC

Il 23 maggio 2012 è entrato in vigore il Decreto del Ministero del Lavoro 11.04.2011 sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. 81/2008 (gru, autogru, carriponte, argani, paranchi, ecc).
La prima di tali verifiche periodiche, è di competenza INAIL (ex ISPESL) o di enti privati; le successive verifiche sono effettuate dalle ASL competenti per territorio o da enti privati.
Tali verifiche sono indicativamente a cadenza annuale o biennale a seconda dell’attrezzatura considerata.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere agli organi competenti verifiche periodiche dei mezzi di sollevamento.

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